Dirigenti

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 10, comma 8, lettera d), articolo 15, commi 1, 2 e 5 e articolo 41, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedono quanto segue:

 

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

 

Art. 15 - Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  diincarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche' di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti variabili  o  legate  alla   valutazione   delrisultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  diincarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esternia qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivisiti istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimentodella  funzione  pubblica  consente  la consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornatol'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titolie curricula, attribuite  a persone,  anche  esterne  alle  pubbliche amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di selezione,  di  cuiall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

DIRIGENTI

Anno 2014

Elenco posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice

NESSUNO

Posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica

NESSUNO

 

Ultima modifica: Mer, 17/02/2016 - 12:18