Elenco debiti comunicati ai creditori

Art, 6, comma 9 D.L. 35/2013-9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

Ultima modifica: Mer, 17/02/2016 - 12:03