Autocertificazioni

AUTOCERTIFICAZIONE

Cos’è

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.

Tali dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dall'articolo 46 del DPR 445/2000.

Chi deve accettare l'autocertificazione

Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni.
Soggetti privati (aziende, società, ecc) che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc.(ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane) nei rapporti con l'utenza..

Gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni etc.), notai e tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

Quali certificati possono essere sostituiti da autocertificazione

L’elenco dei certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica è consultabile in questa pagina.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti: certificati medici, sanitari, veterinari; certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi.

Chi può usufruirne

L'autocertificazione è consentita ai cittadini italiani e comunitari. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

Controlli e le sanzioni

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed egli è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

 

Autocertificazioni anagrafiche disponibili:

 

Riferimenti Normativi

Ultima modifica: Lun, 30/11/2015 - 17:10